Art. 4.
(Fondo di riserva per le calamità naturali).

      1. Dopo l'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 9-quater. - (Fondo di riserva per le calamità naturali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in conto capitale, un Fondo di riserva per la ricostruzione e il ripristino ambientale a seguito di calamità, per provvedere agli interventi di ricostruzione successivi alla dichiarazione dello stato di calamità.
      2. Il trasferimento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità previsionali di base sono effettuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unità previsionali di base interessate.
      3. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1.
      4. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d)».